Consulta dei Genitori

Cosa fa

Estratto dalla Legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 – Art. 29:

  1. Presso ogni istituzione scolastica e formativa è istituita la consulta dei genitori per favorire la partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola.
  2. La consulta è composta dai rappresentanti dei genitori di ciascun consiglio di classe, dai rappresentanti dei genitori nel consiglio dell’istituzione, nonché dai rappresentanti di associazioni di genitori riconosciute che ne facciano richiesta, secondo quanto disposto dallo statuto e dal regolamento interno.
    2 bis. La consulta elegge tra i suoi componenti un presidente, che dura in carica tre anni e decade se cessa di far parte della consulta; il presidente successivamente eletto dura in carica fino al termine del triennio.
  3. La consulta, oltre a quanto disposto dallo statuto, formula proposte ed esprime i pareri richiesti dal consiglio dell’istituzione in ordine alle attività e ai servizi da realizzare o svolti dall’istituzione medesima anche in relazione ad iniziative di formazione e di coinvolgimento dei genitori.
    3 bis. La consulta dei genitori può inoltre presentare proposte formali riguardo alle attività didattiche attraverso documenti scritti indirizzati al collegio dei docenti, che entro e non oltre sessanta giorni fornisce risposta scritta.